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Apostille

27 Giugno 2023
titraduco

La Convenzione de L’Aja del 5 ottobre 1961 (Convention de La Haye du 5 octobre 1961) è un trattato internazionale che sancisce l’entrata in vigore dell’Aposttile.

HCCH, (Hague Conference on Private International Law – ), stabilisce l’abolizione della necessità di legalizzare e designa i paesi appartenenti alla convenzione dell’Aja.

Una volta era obbligatorio legalizzare presso i Consolati.

Oggi gli atti e documenti rilasciati da autorità straniere, possono essere accompagnati da un timbro che segue il documento. Da questa convenzione restano, evidentemente fuori alcuni paesi.

L’istituto della legalizzazione è stabilito dal Testo unico sulla documentazione amministrativa (Sezione VI del D.P.R del 28 dicembre 200. n.445)

L’Apostille è una certificazione. Un’autentica di firma di un atto o un documento pubblico, che non certifica l’autenticità del contenuto dell’atto, ma lo rende valido all’estero.

La sua funzione è quella di snellire le procedure di legalizzazione dei documenti, ma questi sono riconosciuti validi solo fra i paesi che hanno aderito alla Convenzione. Per i paesi non aderenti occorre richiedere la legalizzazione mediante procedure più articolate e complesse.

Anche nel caso delle traduzioni di atti e documenti pubblici destinate all’estero è obbligatoria l’Apostille.

In Italia, le attestazioni consolari anche dei paesi aderenti devono passare per legalizzazione prefettizia. La normativa nazionale ed internazionale specifica che legalizzazione ed Apostille possono essere applicate solo ad atti e documenti pubblici, pertanto sono esclusi i privati se non dopo essere stati “trasformati” in pubblici.

La normativa attuale prevede che i documenti devono essere firmati in originale e l’attuale quadro normativo esclude la possibilità di apostillare atti e documenti firmati digitalmente. mentre, in alcuni casi, l’apostille si può essere scaricata digitalmente e provvista di un link per la verifica dell’autenticità

Ogni Stato aderente designa le autorità competenti al rilascio dell’Apostille.

In Italia sono designate le seguenti autorità: per atti giudiziari e notarili, i Procuratori della Repubblica presso i Tribunali delle giurisdizioni presso cui gli atti sono emanati; per tutti gli altri atti amministrativi, i Prefetti del territorio.

Nei casi della Val d’Aosta, il Presidente della Regione, il Commissario di Governo per le Province di Trento e Bolzano.

Sono previste anche esenzioni dalla legalizzazione o dall’apostillazione, queste possono dipendere da vari accordi fra paesi, da altre Convenzioni (come quella di Bruxelles), e dalle normative interne dei paesi esteri di destinazione dei documenti e traduzioni. La Convenzione di Bruxelles del 1987 tratta in particolare dell’esenzione dell’Apostille fra i Paesi dell’Unione Europea, ma è in vigore solo fra alcuni di questi (Belgio, Danimarca, Estonia, Francia, Irlanda, Italia e Lettonia), non essendo stata ratificata da tutti.

Tutti gli atti, certificati e documenti destinati ad essere presentati in un paese estero potranno essere tradotti, giurati e apostillati/legalizzati dai nostri uffiici: contattaci.

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