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Certificato di nascita o plurilingue?

19 Giugno 2023
titraduco
Apostille certificato nascita

Quando si deve registrare la nascita di un bambino all’estero o presso un consolato, per richiedere un passaporto o allo scopo di una pratica di cittadinanza, i genitori del nuovo nato si pongono subito una domanda: serve il certificato di nascita semplice o l’estratto plurilingue? Un dubbio che ci immerge nella burocrazia italiana, un mondo complesso, intricato, potremmo dire, fin dalla nascita.

Proviamo a fare un po’ di chiarezza indicando tutti i documenti che possono essere confusi e dando maggiore rilevanza alle esigenze più attuali, secondo le nuove normative.

Il nostro indice presenta i seguenti punti:

  1. Estratto di nascita o plurilingue
  2. Dichiarazione di nascita
  3. Atto di nascita
  4. Certificato di nascita

1.Estratto di nascita o plurilingue:

si tratta di un documento che contiene più informazioni rispetto al certificato di nascita. Nell’estratto dell’atto di nascita sono presenti tutte le informazioni contenute nell’atto di nascita e le relative annotazioni. Troviamo il nome e cognome del bambino, luogo, data e ora della nascita, le generalità dei genitori, nonché le informazioni relative allo Stato Civile della persona, (adozione, matrimonio, divorzio, ecc). Può contenere anche informazioni su maternità e paternità del nuovo nato.

L’estratto può essere richiesto esclusivamente dai genitori o, (se maggiorenne), dal diretto interessato. Si richiede presso gli Uffici del comune dov’è stata presentata la dichiarazione di nascita. Il ritiro da parte di terze persone è possibile con una delega e con la fotocopia del documento di identità dell’interessato.

L’estratto di nascita può essere di due tipi: Estratto per riassunto, in cui vengono riportate le informazioni contenute nell’atto di nascita e le relative annotazioni; oppure Estratto per copia integrale, che corrisponde all’esatta copia dell’originale dell’atto e delle relative annotazioni, autenticata dall’Ufficiale di Stato Civile.

L’estratto di nascita plurilingue è un documento che corrisponde in tutto e per tutto all’estratto di nascita, ma viene formulato su modelli plurilingue e perciò non necessita di ulteriore traduzione o legalizzazione se diretto a Paesi aderenti alla Convenzione di Vienna del 8 giugno 1976. Attualmente, il testo di riferimento è la Supertabella fornita dalla Prefettura.

Il rilascio di questi documenti è gratuito e la richiesta deve essere presentata secondo le modalità previste da ciascun Comune, presentandosi di persona agli Uffici comunali o, qualora sia possibile, inviando la richiesta per email o online secondo le modalità previste.

E’ sempre importante ricordare che, quando il documento è da farsi valere in un paese estero, non aderente alla convenzione di Vienna, per la residenza all’estero, per ragioni di richiesta del visto, per la cittadinanza o altri tipi di pratiche, dovrà sempre essere tradotto e legalizzato o accompagnato dall’Apostille, in base alle normative del paese di arrivo.

Attualmente i paesi che sottoscrivono la Dichiarazione di Vienna dell’8 settembre 1976 e che usufruiscono perciò dell’esenzione dalla traduzione integrale e giurata del certificato se redatti su formulari plurilingue sono:

Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Capo Verde, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Italia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia del Nord, Moldavia (Moldova), Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Slovenia, Svizzera e Turchia.

2.Dichiarazione di nascita: si tratta di un documento che certifica l’avvenimento della nascita di un bambino. Può essere resa dai genitori oppure dal cosiddetto “procuratore speciale”, ovvero un medico, un’ostetrica o un’altra persona che abbia assistito al parto e possa dichiarare che questo è avvenuto.

La dichiarazione di nascita deve essere accompagnata da una Attestazione di avvenuta nascita che contenga le generalità della madre e le informazioni relative al Comune, all’ospedale, alla casa di cura o al luogo dove è avvenuta la nascita, alla data e all’ora della nascita, nonché al sesso del bambino.

Sulla base di questa dichiarazione, verrà poi redatto dall’Ufficiale di Stato Civile del Comune il corrispondente Atto di nascita.

3.Atto di nascita: corrisponde all’iscrizione del nuovo nato al Registro di Stato Civile del Comune. Contiene le informazioni circa il luogo, la data e l’ora di nascita del bambino, il suo sesso e il nome che gli viene dato, nonché le generalità e le indicazioni sulla cittadinanza e la residenza dei genitori del bambino. È un atto redatto dall’Ufficiale di Stato Civile (Sindaco o dipendente del Comune), in cui egli accerta la verità della nascita, sulla base della dichiarazione di nascita.

4.Certificato di nascita: è un documento rilasciato dall’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza, in cui il funzionario di stato civile certifica i dati anagrafici del bambino, nome e cognome, data e luogo di nascita, nonché il numero e la data relativi al suo atto di nascita, (inserito nei Registri di Stato Civile del Comune).

Il certificato di nascita può essere richiesto dai genitori del bambino o da chiunque ne abbia interesse e conosca i dati anagrafici del bambino, presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune.

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