Certificato di nascita o Estratto?

30 Luglio 2020
titraduco

Certificato di nascita, atto di nascita o estratto di nascita, qual è il vero documento di nascita? Dubbio amletico che ci immerge nella burocrazia italiana, un mondo complesso, intricato, oseremmo dire, fin dalla nascita. Infatti, quando un essere umano viene al mondo è necessario “denunciarne” la nascita all’ufficio competente, che provvederà a redarne l’atto di nascita. Ma in seguito potrebbero servire una copia, oppure un certificato di nascita, o ancora un estratto. E se ci fosse bisogno di un estratto in lingua straniera?

Proviamo a fare un po’ di chiarezza indicando alcune delle definizioni.

DICHIARAZIONE DI NASCITA: si tratta di un documento che certifica l’avvenimento della nascita di un bambino. Può essere resa dai genitori oppure dal cosiddetto “procuratore speciale”, ovvero un medico, un’ostetrica o un’altra persona che abbia assistito al parto e possa dichiarare che questo è avvenuto.

La dichiarazione di nascita deve essere accompagnata da una ATTESTAZIONE DI AVVENUTA NASCITA che contenga le generalità della madre e le informazioni relative al Comune, all’ospedale, alla casa di cura o al luogo dove è avvenuta la nascita, alla data e all’ora della nascita, nonché al sesso del bambino.

La dichiarazione di nascita può essere effettuata entro 10 giorni dalla nascita presso il Comune in cui è avvenuto il parto, oppure entro 3 giorni dalla nascita presso l’ospedale o casa di cura e lo stesso ospedale si occuperà poi di trasmettere al Comune la suddetta dichiarazione. Altrimenti può essere effettuata dai genitori presso il loro Comune di residenza entro 10 giorni dalla nascita.

Sulla base di questa dichiarazione, verrà poi redatto dall’Ufficiale di Stato Civile del Comune il corrispondente Atto di nascita.

ATTO DI NASCITA: corrisponde all’iscrizione del nuovo nato al Registro di Stato Civile del Comune. Contiene le informazioni circa il luogo, la data e l’ora di nascita del bambino, il suo sesso e il nome che gli viene dato, nonché le generalità e le indicazioni sulla cittadinanza e la residenza dei genitori del bambino. È un atto redatto dall’Ufficiale di Stato Civile (Sindaco o dipendente del Comune), in cui egli accerta la verità della nascita, sulla base della dichiarazione di nascita.

CERTIFICATO DI NASCITA: è un documento rilasciato dall’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza, in cui egli certifica i dati anagrafici del bambino, ovvero nome e cognome, data e luogo di nascita (non l’ora di nascita) nonché il numero e la data relativi al suo atto di nascita (inserito nei Registri di Stato Civile del Comune).

Il certificato di nascita può essere richiesto dai genitori del bambino o da chiunque ne abbia interesse e conosca i dati anagrafici del bambino, presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune.

ESTRATTO DI NASCITA: si tratta di un documento che contiene più informazioni rispetto al certificato di nascita, poiché nell’estratto vengono riportate tutte le informazioni contenute nell’atto di nascita e le relative annotazioni, ovvero il nome e cognome del bambino, luogo, data e ora della nascita, le generalità dei genitori, nonché le informazioni relative allo Stato Civile della persona (adozione, matrimonio, divorzio, ecc). L’estratto di nascita può contenere anche informazioni relative alla maternità e paternità del bambino.

L’estratto di nascita può essere richiesto esclusivamente dai genitori o (se maggiorenne) dal diretto interessato, presso gli Uffici dove è stata presentata la dichiarazione di nascita.

L’estratto di nascita può essere di due tipi: ESTRATTO PER RIASSUNTO, in cui vengono riportate le informazioni contenute nell’atto di nascita e le relative annotazioni; oppure ESTRATTO PER COPIA INTEGRALE, che corrisponde all’esatta copia dell’originale dell’atto e delle relative annotazioni, autenticata dall’Ufficiale di Stato Civile.

ESTRATTO DI NASCITA PLURILINGUE: è un documento che corrisponde in tutto e per tutto all’estratto di nascita, ma viene formulato su modelli plurilingue e perciò NON necessita di ulteriore traduzione o legalizzazione se diretto a Paesi aderenti alla Convenzione di Vienna del 8 giugno 1976.

Il rilascio di questi documenti è gratuito e la richiesta deve essere presentata secondo le modalità previste da ciascun Comune, presentandosi di persona agli Uffici del Comune o, qualora sia possibile, inviando la richiesta per email o online secondo le modalità previste dal Comune.

E’ importante ricordare che, quando il documento va in un paese estero, per la residenza all’estero, per ragioni di richiesta del visto, per la cittadinanza o altri tipi di pratiche, dovrà sempre essere tradotto e legalizzato o accompagnato dall’Apostille, in base alle normative del paese di arrivo.

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