Ogni volta che si è impossibilitati a compiere un atto giuridico all’estero, si può fare affidamento a un utile strumento giuridico che in queste particolari situazioni si rivela essere di fondamentale importanza per toglierci dalle difficoltà enormi causate dalla distanza, ovvero la “procura”. La Procura è, secondo la definizione che ne dà l’ordinamento italiano, un atto giuridico con cui un soggetto, detto rappresentato, conferisce il potere di compiere atti giuridici in suo nome e nel suo interesse ad un altro soggetto, detto rappresentante o anche procuratore, e quindi gli effetti di tutti questi atti giuridici saranno direttamente imputati al rappresentato stesso. Per semplificare, si può dire che è l’atto con il quale un soggetto conferisce ad uno o più soggetti la rappresentanza. La procura non va però confusa con la delega, perché con essa può essere conferito soltanto l’incarico di svolgere una determinata attività materiale, e non giuridica. Non va confusa neppure con il mandato, in quanto quest’ultimo è un vero e proprio contratto e ha quindi una struttura bilaterale e, cosa importante, è senza rappresentanza, mentre appunto la procura è un negozio unilaterale, in quanto essa si perfeziona unicamente con la dichiarazione di volontà del solo soggetto rappresentato, e non è necessario il consenso del procuratore. La procura può essere conferita oralmente, risultare da comportamenti concludenti o da un documento scritto. In generale, però, l’art. 1392 del codice civile stabilisce la regola di congruità, secondo la quale la procura deve osservare i requisiti di forma prescritti per l’atto che il rappresentante deve compiere. In poche parole, la modalità di conferimento della procura dipende esclusivamente dall’atto giuridico in oggetto. Il più delle volte occorre dotarsi di un documento scritto valido anche per uso estero, e ciò si traduce nella procura notarile. La procura notarile non è altro che la procura stipulata davanti ad un notaio che, nel caso di documenti per l’estero, dovrà poi autenticare la propria firma presso la Procura della Repubblica. Questa serve tutte le volte in cui la legge prescrive che, per il compimento di un’operazione giuridica, occorre un atto pubblico, ossia un atto redatto da un pubblico ufficiale, quale è appunto il notaio. Ad esempio, se si volesse stipulare una donazione occorrerebbe fare ricorso al notaio perché, per legge, la donazione deve rivestire la forma dell’atto pubblico, lo stesso vale per altre operazioni giuridiche, come ad esempio la compravendita di beni immobili, anche all’estero, o la costituzione di un fondo patrimoniale o di una nuova società estera. La procura notarile può essere di due tipi: generale e speciale, e ciò dipende dall’oggetto della procura, ossia dal compimento di uno o più atti giuridici. Per chiarire questa importante distinzione, si può quindi affermare che la procura generale permette al rappresentante di svolgere tutti gli affari del rappresentato, anche se comunque possono essere previsti dei limiti ai poteri del rappresentante, vincolandoli solo a un determinato tipo di decisioni. La Procura speciale consente invece al rappresentante di compiere solo uno o più affari specifici in nome e per conto del rappresentato. Mentre nel caso di quella generale i poteri di rappresentanza si limitano ai soli atti di ordinaria amministrazione, quella speciale fa invece riferimento anche a quelli di straordinaria amministrazione. Trattando più nello specifico la Procura speciale bisogna sempre tenere in considerazione i poteri che in concreto vengono deferiti al rappresentante per soddisfare gli interessi del rappresentato. Se infatti i limiti imposti vengono superati, saremo davanti a quello che è denominato come falsus procurator o rappresentante senza poteri e gli atti che questi pone in essere saranno, a meno che non intervenga una ratifica, inefficaci. La Procura speciale può essere revocata in ogni momento. La revoca avviene quindi mediante registrazione nei pubblici registri. Giuridicamente al rappresentante non occorre la capacità d’agire, basterà solo quella di intendere e di volere.
Riallacciandosi al discorso iniziale, relativo a come procedere nel caso occorra una Procura per l’estero, potremmo considerare il caso di un cittadino straniero che vive in Italia e che voglia delegare qualcuno per il ritiro di un suo documento nel suo paese di origine. Spesso il cittadino prima di rivolgersi all’ufficio notarile in Italia, riceve una bozza di atto dall’estero per cui lo stesso documento, per essere valutato dal notaio italiano, dovrà previamente essere tradotto in lingua italiana. Successivamente, il notaio valuterà il contenuto e redigerà la Procura Speciale e provvederà all’autentica della firma notarile presso l’ufficio competente. Di seguito, il traduttore professionista, in questo caso l’agenzia di traduzioni Ti Traduco, provvederà grazie ai tre uffici di Bologna, Rimini e Roma e con la collaborazione di studi notarili in tutta Italia, prima di tutto alla traduzione giurata in lingua straniera e successivamente a legalizzarla o apostillarla presso la Procura della Repubblica.

