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La traduzione legalizzata e l’Apostille

16 Luglio 2018
titraduco

La traduzione legalizzata è obbligatoria per i documenti che vanno all’estero. La traduzione giurata svolta da traduttori professionisti, e/o CTU, è sottoposta ad un effettivo giuramento davanti a un pubblico ufficio, con relativa firma e timbro sul verbale. La legalizzazione della traduzione in Italia richiede l’uso di marche da bollo, da acquistare presso una tabaccheria in base al numero di pagine di traduzione. E’ necessaria almeno una marca da bollo ogni 100 righe di traduzione e alcuni Tribunali, come quello di Rimini, applicano anche una tassa sul verbale di giuramento, che equivale ad una ulteriore marca da bollo da €3,84. Il documento originale non va in alcun modo modificato, né timbrato e il giuramento della traduzione non prevede nessuna certificazione sul contenuto dei testi originali. Non compete al traduttore fornire prove o documentazione relativa alla veridicità del documento stesso, che si tratti di certificati anagrafici, casellario giudiziario, atti legali o documenti scolastici, nessun privato può garantire l’autenticità dei documenti che ha tradotto, perciò è prevista anche la procedura di legalizzazione delle firme degli ufficiali, impiegati o dirigenti scolastici che emettono le certificazioni valide all’estero. La procedura di legalizzazione dei documenti italiani avviene presso la Prefettura del comune che ha emesso i certificati, mentre per quanto concerne la legalizzazione delle traduzioni, l’ufficio competente è la Procura della Repubblica. Le tre sedi di Ti Traduco, a Rimini, Bologna e Roma, effettuano settimanalmente, in base alla disponibilità dei vari Tribunali, servizio di legalizzazione e di apostille di documenti in tutte le lingue. In alcuni casi, quale agenzia di traduzioni, si occupa anche di pratiche di legalizzazione presso i Consolati di Roma e Milano. I documenti che vanno all’estero sono sottoposti a legalizzazione o apostille a seconda dell’accordo siglato dai paesi di destinazione. Alcuni paesi hanno aderito alla Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961 per cui la loro procedura è più semplice e non richiede mai il passaggio presso le autorità consolari. In altri casi, il paese di destinazione del documento potrebbe richiedere anche il timbro del Consolato.

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